Divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, compreso tra 50 mt nord e 50 mt sud dall’ubicazione degli scolmatori.
A causa delle pessime condizioni meteo è stata emessa la relativa ordinanza.
ORDINA
in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO
nel tratto di mare antistante
la costa del territorio comunale,
compreso
tra 50 mt Nord e 50 metri Sud
dall’ubicazione degli
scolmatori di piena sotto evidenziati:
n. 3 Casello FS Gimarra
n. 4 Via delle Nasse
n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)
n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud”
n. 18 Via del Bersaglio
n. 19 Via delle Brecce
n. 20 Fosso degli ingegneri (Marsigliano)
n. 22 Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169”
n. 23 Caravel (ex ignoto)
n. 24 Imperial
n. 47 Parco Giochi
n. 25 Camping Gabbiano;
n. 26 Spiaggia d’Oro; Hotel Spiaggia d’Oro
n. 27 Via Faa’ di Bruno (Tosca); “HotelTosca”
n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24”
n. 45 Piazza Faa’ di Bruno; “Bagni Luca”
n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste”
DISPONE
1. La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritta con l’apposizione da parte
dell’ufficio segnaletica comunale di appositi cartelli riportanti la scritta:
“DIVIETO
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE -ORDINANZA n. 11 del 16/06/2014”;
2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano ed Il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR – Area Vasta 1 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. di informare i concessionari delle spiagge interessate di cui all’allegato elenco e la cittadinanza
mediante gli organi di stampa della presente ordinanza.
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore IV – Servizi
Ordinanza numero 11 del 16/06/2014 pag.
3
Territoriali ed Ambientali, U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano -ufficio competente per il
procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne
visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI’ e VENERDI’ 08,30
– 13,30 MARTEDI’ 15,30 – 17,30
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle
Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di
pubblicazione.
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:
Ministero della Sanità, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione
Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri
Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,
Concessionari delle spiagge interessate.