Permane il divieto di balneazione al Lido e Arzilla.Revocato quello di Viale Ruggeri
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO
ORDINANZA N. 19 DEL 16/07/2014
L SINDACO
Visto il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ed in
particolare l’art. 2 comma 1° lettera d che definisce l’inquinamento di breve durata: la
contaminazione microbiologica di cui all’allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente
identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per
più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per
cui l’autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato
nell’allegato II;
Visto l’art. 5 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “ 1. Sono di competenza
comunale:…….omissis…… b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel
corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe
verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute
dei bagnanti;………..omissis………..d) l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica
che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell’articolo 15;
Visto altresì l’art. 15 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 116, “Informazione al pubblico” che dispone al
comma 1°: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione
con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:…….c) nel caso di acque di balneazione
identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di
inquinamento di breve durata;……… e) laddove la balneazione e’ vietata, avviso che ne informi il
pubblico, precisandone le ragioni……”
Visto il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione”
Vista l’ordinanza n. 16 del 11.07.2014 con la quale a seguito di comunicazione ASET ed ARPAM
veniva disposto “in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nel tratto di
mare antistante la costa del territorio comunale, compreso tra 50 mt Nord e 50 metri Sud
dall’ubicazione degli scolmatori di piena …”
Vista l’ordinanza n. 17 del 13.07.2014 con la quale a seguito di comunicazione ARPAM veniva
revocato il divieto di balneazione temporaneo disposto con L’ORDINANZA n.16 del 11.06.2014
LIMITATAMENTE ai tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale, compresi tra 50 mt
Nord e 50 metri Sud dall’ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 3 Casello FS
Gimarra; n. 4 Via delle Nasse; n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti) n. 18 Via del Bersaglio n. 19 Via
delle Brecce; n. 23 Caravel (ex ignoto) n. 24 Imperial; n. 47 Parco Giochi, n. 25 Camping
Ordinanza numero 19 del 16/07/2014 pag.
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Gabbiano; n. 26 Spiaggia d’Oro; Hotel Spiaggia d’Oro n. 27 Via Faa’ di Bruno (Tosca); “Hotel
Tosca” n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24” n. 45 Piazza Faa’ di Bruno; “Bagni Luca”
n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste”
Vista la nota ARPAM del 16.07.2014 (PG 49869), avente per oggetto:”Balneazione D. Lgs
116/2008 e D.M. 30/03/2010 – invio risultati analisi acque interessate dall’immissione di
scolmatori- Comune di Fano”.
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
Visto il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
Visto l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
Vista la Legge n° 241/1990;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
con effetto immediato la
REVOCA
del divieto di balneazione temporaneo disposto con
l’ORDINANZA n.16 del 11.06.2014 LIMITATAMENTE ai tratti di mare antistanti la costa del
territorio comunale, compresi tra 50 mt Nord e 50 metri Sud dall’ubicazione degli scolmatori di
piena sotto evidenziati:
n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud”
n. 20 Fosso degli ingegneri (Marsigliano)
n. 22 Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169”
DISPONE
1. LA RIMOZIONE, da parte dell’ufficio segnaletica comunale, DEI CARTELLI INDICANTI
“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE” ordinanza n.16 del 11.07.2014 posizionati nei
pressi dei seguenti scolmatori:
n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud”
n. 20 Fosso degli ingegneri (Marsigliano)
n. 22 Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169”
2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano e Il Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell’ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. di informare i concessionari delle spiagge interessate di cui all’allegato elenco, che costituisce
parte integrante del presente atto.
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore IV – Servizi
Territoriali ed Ambientali, U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano -ufficio competente per il
procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne
visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI’ e VENERDI’ 08,30
– 13,30 MARTEDI’ 15,30 – 17,30
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.