Revoca ordinanza di divieto al Lido e Foce Arzilla
Il Sindaco questa mattina ha revocato l’ordinanza n. 18 del 15 luglio scorso
con la quale veniva disposto il divieto temporaneo di balneazione al Lido e
alla foce dell’Arzilla.
Ecco il testo integrale dell’ordinanza.
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ed in particolare l’art. 2
comma 1° lettera c che definisce l’ «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di
altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all’allegato I, colonna A, che
influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;
Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “ 1. Sono di competenza
comunale:…….omissis…… b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso
della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente
avere, un impatto negativo sulla qualita’ delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;………..omissis………..d) l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente
accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti
di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell’articolo 15;
Visto altresì l’art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, “Informazione al pubblico” che
dispone al comma 1°: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a
disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:…….c) nel caso di acque di balneazione
identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di
inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e’ stata vietata
durante la stagione balneare precedente a causa dell’inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di
inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;… e) laddove la balneazione e’
vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni……”
Visto il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione” ed in particolare l’articolo 2 4° Comma che recita: “Qualora i dati di monitoraggio
evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A, sono attivate le azioni di gestione di
seguito riportate: a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di
pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti
mediante segnali di divieto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116. …Omissis…….b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo
esito analitico favorevole, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità
delle acque di balneazione”.
Visto il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n.
116, la Regione Marche nel provvedere a “l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di
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monitoraggio” per l’intero territorio regionale, riconosceva all’interno del Comune di Fano
(http://www.regione.marche.it/Default.aspx?tabid=1463) n. 31 acque di balneazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 14.04.2014 avente per oggetto: “Acque di
balneazione, inizio stagione balneare 2013; adempimenti relativi all’applicazione del D.Lvo 116 e del D.M
30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE
sulla qualità delle acque di balneazione” con la quale la Regione Marche ha individuato tra l’altro, l’elenco
delle acque di balneazione e la loro classificazione (allegato A) l’elenco dei punti di campionamento
(Allegato B) i criteri di monitoraggio (allegato E) relativi alla stagione balneare 2014;
Vista L’ordinanza n. 18 del 15.07.2014 con al quale a seguito di comunicazione ARPAM, veniva disposto
“…IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nei tratti di mare
antistanti la costa del territorio comunale, definiti come acqua di balneazione IT011041013005 “30 m
Nord Torrente Arzilla ” acqua di balneazione IT011041013006 “spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla”
e contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra :
43.8564 ; 13.0016 43.8536; 13.0109 IT011041013005 “30 m Nord Torrente Arzilla ”
43.8536 ; 13.0109 43.8519, 13.0148 IT011041013006
“spiaggia lido 100 m sud molo
Arzilla
Vista la nota ARPAM del 17/07/2014 assunta al protocollo generale del Comune di Fano con P.G.n. 50148
, avente per oggetto “Balneazione D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 – invio esiti analisi” con la quale
“…..si inviano, per i tempestivi provvedimenti di revoca e l’informazione al pubblico, i Rapporti di Prova
con i risultati favorevoli degli esiti analitici rilevati nelle acque di balneazione IT011041013005 “30 m
Nord Torrente Arzilla ” IT011041013006 “Spiaggia lido 100 m sud molo Arzilla” del Comune di Fano ,
che attestano il ripristino della balneabilità”;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
Visto il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
Visto l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
Vista la Legge n° 241/1990;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
con decorrenza immediata, LA REVOCA dell’ORDINANZA n. 18 del 15.07.2014 con la quale
veniva disposto IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nei tratti di mare antistanti la
costa del territorio comunale, definiti come acqua di balneazione IT011041013005 “30 m Nord
Torrente Arzilla ” e acqua di balneazione IT011041013006 “spiaggia lido 100 m sud molo
Arzilla” e contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra :
43.8564 ; 13.0016 43.8536; 13.0109 IT011041013005 “30 m Nord Torrente Arzilla ”
43.8536 ; 13.0109 43.8519, 13.0148 IT011041013006
“spiaggia lido 100 m sud molo
Arzilla
DISPONE
1) LA RIMOZIONE DEI CARTELLI INDICANTI “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
ordinanza n. del 15.07.2014” nelle zona oggetto dell’ordinanza da parte dell’ufficio segnaletica comunale;
2) di notificare la presente Ordinanza ai concessionari delle spiagge interessate di cui all’allegato elenco,
che costituisce parte integrante del presente atto.
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Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore IV – Servizi
Territoriali ed Ambientali, del Comune di Fano – U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano -ufficio
competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile
prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento:MERCOLEDI’ e VENERDI’
08,30 – 13,30 MARTEDI’ 15,30 – 17,30.
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a :
Ministero della Sanità, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche,
ARPAM, ASUR MARCHE Area Vasta 1 SISP Fano, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di
Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato,UO Ambiente, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del
Comune di Fano, Concessionari delle spiagge interessate.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.
Il Sindaco