Sindaco di Fano ha revocato seppure parzialmente il divieto di balneazione in prossimità dei fossi scolmatori.

ORDINANZA N. 17 del 13/07/2014

OGGETTO: REVOCA PARZIALE del divieto temporaneo di Balneazione disposto con Ordinanza n. 16 del 11.07.2014.

 

IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE  ed in particolare l’art. 2 comma 1° lettera d che definisce l’inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all’allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l’autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell’allegato II;

Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “  1. Sono di competenza comunale:…….omissis……    b) la  delimitazione  delle zone vietate alla balneazione qualora nel  corso  della  stagione  balneare  si  verifichi o una situazione inaspettata  che  ha,  o  potrebbe  verosimilmente  avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;………..omissis………..d) l’apposizione, nelle  zone  interessate,  in  un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione,  di  segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell’articolo 15;

Visto altresì l’art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°:  I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in  un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:…….c) nel  caso  di  acque  di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1)  avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;……… e) laddove  la  balneazione  e’ vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni……”

Visto il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”

Vista l’ordinanza n. 16 del 11.07.2014 con la quale a seguito di comunicazione ASET ed ARPAM  veniva disposto “in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale,  compreso tra  50 mt Nord e 50 metri Sud dall’ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 3 Casello FS Gimarra; n. 4 Via delle Nasse;   n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)  n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud”  n. 18 Via del Bersaglio  n. 19 Via delle Brecce; n. 20 Fosso degli ingegneri (Marsigliano);  n. 22 Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169”  n. 23 Caravel (ex ignoto) n. 24 Imperial; n. 47 Parco Giochi, n. 25 Camping Gabbiano; n. 26 Spiaggia d’Oro; Hotel Spiaggia d’Oro n. 27 Via Faa’ di Bruno (Tosca);  “Hotel Tosca” n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24” n. 45 Piazza Faa’ di Bruno; “Bagni Luca”n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste”

Vista la nota ARPAM del 13.07.2014 (pervenuta via Fax), avente per oggetto “Balneazione D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 –  comunicazione dei risultati del 13.07.2014” con la quale si comunica  “……In riferimento alla nostra precedente nota….. inviata per fax al Sindaco del Comune di Fano in data 11.07.2014 si comunica, per gli eventuali provvedimenti di revoca e l’informazione al pubblico, che  i risultati delle analisi microbiologiche acque di balneazione del Comune  di Fano, sotto elencate interessate dalla immissione di scolmatori , sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 30 marzo 2010 alleg. A:

IT011041013004  – “150mt nord sottopasso Località Gimarra”
IT011041013010  “Bersaglio/Fine Go Kart”
IT011041013011   – “Camping Madonna Ponte”
IT011041013023  – “Hotel Imperial”
IT011041013024 – “Camping Gabbiano”
IT011041013026   – “Hotel Spiaggia d’Oro”
IT011041013027  – “Hotel Tosca”
IT011041013028 – “Via Faà di Bruno n° 24
IT011041013017 – “Marotta Pensione Trieste”

i risultati delle analisi microbiologiche eseguiti nelle seguenti acque:

IT011041013009  “Sfioratore Depuratore Sassonia Sud”
IT011041013021  – “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n° 169”
IT011041013014  – “Torrette Sottopasso Rio Marsigliano”

non sono conformi in quanto presentano valori superiori ai limiti previsti nel D.N. 30Marzo 2010 all. A

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
Visto il T.U. Delle Leggi Sanitarie  n. 1265 del 27/07/34;
Visto l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
Vista la Legge n° 241/1990;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

con effetto immediato LA REVOCA del divieto di balneazione temporaneo disposto con L’ORDINANZA n.16 del 11.06.2014 LIMITATAMENTE ai tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale,  compresi tra  50 mt Nord e 50 metri Sud dall’ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati:

n. 3 Casello FS Gimarra;
n. 4 Via delle Nasse;
n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)
n. 18 Via del Bersaglio
n. 19 Via delle Brecce;
n. 23 Caravel (ex ignoto)
n. 24 Imperial;
n. 47 Parco Giochi,
n. 25 Camping Gabbiano;
n. 26 Spiaggia d’Oro; Hotel Spiaggia d’Oro
n. 27 Via Faa’ di Bruno (Tosca);  “Hotel Tosca”
n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24”
n. 45 Piazza Faa’ di Bruno; “Bagni Luca”
n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste”

 

Rimane in vigore il divieto di balneazione temporaneo disposto con L’ORDINANZA n.16 del 11.06.2014 nei  tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale,  compresi tra  50 mt Nord e 50 metri Sud dall’ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati:

n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud”
n. 20  Fosso degli ingegneri (Marsigliano)
n. 22  Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169”
DISPONE

1. LA RIMOZIONE, da parte dell’ufficio segnaletica comunale, DEI CARTELLI INDICANTI “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE” ordinanza n.16 del 11.07.2014 posizionati nei pressi dei seguenti scolmatori:

n. 3 Casello FS Gimarra;
n. 4 Via delle Nasse;
n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)
n. 18 Via del Bersaglio
n. 19 Via delle Brecce;
n. 23 Caravel (ex ignoto)
n. 24 Imperial;
n. 47 Parco Giochi,
n. 25 Camping Gabbiano;
n. 26 Spiaggia d’Oro; Hotel Spiaggia d’Oro
n. 27 Via Faa’ di Bruno (Tosca);  “Hotel Tosca”
n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24”
n. 45 Piazza Faa’ di Bruno; “Bagni Luca”
n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste”

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano e Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. di informare i concessionari delle spiagge interessate di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto.

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore IV – Servizi Territoriali ed Ambientali, U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI’ e VENERDI’ 08,30 – 13,30  MARTEDI’ 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a
Ministero della Sanità, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano,  Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano, Concessionari delle spiagge interessate.

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

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